Lo Statuto
Versione integrale scaricabile in formato PDF
Articolo 1 - Denominazione e sede
- La FONDAZIONE COMUNITA’ SOLIDALE ONLUS (di seguito denominata "Fondazione”) ha sede legale in Settimo Torinese, Via Santa Cristina, 3; la Fondazione può istituire ulteriori sedi operative con delibera del Consiglio di Amministrazione senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.
- La Fondazione opera sul territorio della Regione Piemonte ed Essa ha durata illimitata.
Articolo 2 - Natura e disciplina
La Fondazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, conformemente alle disposizioni dettate dal Capo Il del Titolo II del Libro l del Codice civile nonché dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 in materia di ONLUS.
Articolo 3 - Scopo
- La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo e di solidarietà sociale, promuovendo la costituzione di un patrimonio e la raccolta di fondi destinati a favorire le attività sanitarie e assistenziali principalmente dell'Ospedale di Settimo Torinese (di seguito denominato “Ospedale”) e sul territorio su cui lo stesso insiste.
- Pertanto la Fondazione si prefigge lo scopo di contribuire all'attività del'Ospedale mediante la dotazione dello stesso di apparecchiature, impianti, strumenti diagnostici ed arredi, alla promozione di attività e servizi di carattere sanitario ed assistenziale sul territorio in cui l'Ospedale insiste ed alla promozione della ricerca scientifica in campo biomedico e farmacologico, nonché mediante attività di formazione e aggiornamento del personale e ciò, sia direttamente sia in collaborazione con Università, strutture sanitarie e scientifiche pubbliche e private, altri enti di ricerca ed. altre fondazioni o associazioni, ivi comprese quelle che essa dovesse direttamente costituire.
- La Fondazione, per il perseguimento dello scopo sociale, opera in stretto rapporto con il volontariato sociale presente sul territorio.
Articolo 4 - Attività istituzionali
1. Per realizzare i suoi scopi istituzionali la Fondazione, avvalendosi anche dell'opera spontanea dei Fondatori e dei Sostenitori, si propone di svolgere la propria attività nell'ambito del settore socio-sanitario e della ricerca scientifica finalizzate al supporto e alla collaborazione con l'Ospedale.
2. Al fine di realizzare il maggior coordinamento con le Istituzioni territoriali la Fondazione procederà alla richiesta del riconoscimento Regionale secondo le norme vigenti.
3. La Fondazione svolgerà attività divulgativa al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica verso le attività dell'Ospedale e per incentivare la contribuzione. Tali obiettivi si concretizzano, in particolare, attraverso:
- attività che promuovano lo studio delle esigenze dell'Ospedale, nonché della sua ottimale gestione;
- o attività che promuovano l'aggiornamento degli operatori nel settore della sanità;
- o ogni altra attività destinata comunque al raggiungimento dello scopo.
4. Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, la Fondazione potrà:
- o finanziare o ricevere finanziamenti per le proprie attività promosse e gestite direttamente o per attività analoghe promosse o gestite da altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e private, associazioni e altre fondazioni;
- o sostenere e contribuire allo sviluppo delle strutture pubbliche e private e delle organizzazioni di volontariato che si dedicano alla leniterapia 0 cure palliative;
- promuovere iniziative di comunicazione e manifestazioni allo scopo di
- divulgare la propria attività e di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali;
- svolgere attività di informazione e consulenza ai malati e alle famiglie; o promuovere la diffusione della ricerca scientifica ed organizzare corsi di formazione professionale, dibattiti, convegni;
- o istituire ed erogare premi e borse di studio; - incentivare, anche con finanziamenti, contributi e borse di studio da utilizzare in Italia e all'estero, ricercatori e laureati che intendano approfondire temi di interesse per l'attività sanitaria dell'Ospedale;
- o stipulare convenzioni per la gestione di parte delle attività istituzionali con altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e private, associazioni e altre fondazioni;
- o intrattenere rapporti e scambi culturali con le università, gli ospedali, le cliniche, i centri di assistenza medica, le associazioni e le fondazioni italiane ed estere operanti nel settore, e comunque con ogni altro ente che persegua scopi similari.
5. Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione, in concomitanza di feste, celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere raccolte di fondi, anche mediante offerte di beni e servizi ai sovventori.
6. È inoltre consentita ogni altra attività utile al perseguimento dello scopo.
7. Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
8. Alla Fondazione è fatto espresso divieto:
- di svolgere funzioni creditizie;
- di svolgere attività in forme dalle quali possa derivare l'assunzione di responsabilità illimitata.
Articolo 5 - Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è così costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile la cui entità è fissata nell'atto costitutivo, che potrà essere successivamente sostituito quale patrimonio indisponibile da eventuali beni mobili od immobili che dovessero pervenire alla Fondazione;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e dalle elargizioni e dai contributi versati da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni nazionali e internazionali, che, qualora non venissero espressamente dichiarati indisponibili dal o dai soggetti a qualsiasi titolo eroganti, saranno destinati a costituire il patrimonio disponibile della Fondazione.
2. È fatto obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione, che non siano stati destinati ad incremento del patrimonio, esclusivamente per la realizzazione di specifiche attività istituzionali.
Articolo 6 - Risorse finanziarie
La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi:
- o con i redditi del fondo di dotazione iniziale e del patrimonio di cui al precedente articolo;
- o con i proventi netti delle attività della Fondazione;
- o con le somme derivanti da alienazione di beni patrimoniali che, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- a con i contributi e finanziamenti da enti e da persone fisiche;
- o con i fondi raccolti tramite apposite iniziative e manifestazioni volte a diffondere i fini e le attività della Fondazione;
- o con i proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.
Articolo 7 - Fondatori
1. Assumono la qualifica di Fondatori i soggetti che parteciperanno alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e quelli che successivamente, con deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori, sono riconosciuti come tali.
Articolo 8 - Sostenitori
1. Assumono la qualifica di Sostenitori i soggetti che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, versino contributi una fantini: o contributi annuali nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
2. È prevista altresì la figura di Sostenitore onorario caratterizzata da particolari meriti nel campo di attività della Fondazione.
3. In ogni caso, la qualifica di Sostenitore viene attribuita dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata.
4. La qualifica di Sostenitore si perde a seguito di decadenza dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con apposita motivata delibera. ll Sostenitore può essere dichiarato decaduto:
- o per indegnità
- o quando svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione.
5. I Sostenitori, anche se decaduti o comunque cessati, non possono ripetere le erogazioni effettuate ne rivendicare diritti.
6. I Sostenitori nominano un membro del Consiglio di Amministrazione e un Revisore. Esprimono la propria volontà a maggioranza dei voti espressi e sono a tal fine convocati, almeno una volta all'anno, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in Assemblea, la quale potrà deliberare anche per consultazione
scritta.
7. Il Consiglio di Amministrazione con cadenza biennale esamina la lista di Sostenitori adeguandola alla situazione vigente della Fondazione. E’ ammessa la cancellazione dalla qualifica di Sostenitori con lettera raccomandata. La cancellazione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che sarà tenuto ad accogliere tale richiesta, sempre ché il Sostenitore abbia adempiuto alle obbligazioni eventualmente in corso con la Fondazione.
Articolo 9 - Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- l'Assemblea dei Fondatori
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.
Articolo 9 bis - Assemblea dei Fondatori
1. I Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e quelli che successivamente, con deliberazione dell'assemblea dei Fondatori, sono riconosciuti come tali. I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, tranne nel caso di dimissioni. I Fondatori si costituiscono in Assemblea dei Fondatori, che si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri, tramite raccomandata, e-mail o telefax con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni.
2. Un Fondatore può farsi rappresentare mediante delega scritta. L’Assemblea formula indicazioni e proposte sugli obiettivi della Fondazione, approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, discute l'andamento generale delle attività, elegge il Presidente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei revisori e discute e delibera su qualunque argomento che sia posto alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea può apportare modifiche al presente statuto, può deliberare lo scioglimento della Fondazione e può attribuire la qualifica di Fondatore a chi ne faccia istanza e ne sia riconosciuto meritevole.
4. Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori sono validamente costituite con la presenza, anche per delega, della maggioranza assoluta di essi.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei Fondatori, ad eccezione di quelle relative alle modifiche del presente statuto, allo scioglimento della Fondazione, alla nomina di nuovi Fondatori, per le quali occorre la maggioranza dei due terzi dei Fondatori.
6. In caso di parità prevale il voto del Fondatore Città di Settimo Torinese.
7. Alle riunioni possono assistere i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. Le riunioni possono tenersi anche in teleconferenza purché nel rispetto delle norme di legge in materia , purché anche in tal caso venga rispettato il principio della collegialità e sia assicurato a tutti i partecipanti di poter intervenire nella discussione in tempo reale e di scambiarsi documentazione.
Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione: composizione e nomina
1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque componenti, nominati per la prima volta dai Fondatori nell'atto costitutivo.
2. Dopo la scadenza del primo mandato, verrà costituito un nuovo Consiglio di Amministrazione. Tale nuovo Consiglio ed i successivi saranno sempre composti da cinque componenti, così nominati:
- il Presidente nominato dalla Città di Settimo Torinese;
- un componete nominato dagli enti pubblici territoriali;
- un componente nominato dalle Aziende Sanitarie Locali;
- un componente nominato dall'Assemblea dei Fondatori;
- un componente nominato dall'Assemblea dei Sostenitori.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre (3) esercizi sociali ed i Consiglieri possono essere confermati senza limitazioni.
4. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i Consiglieri in loro sostituzione vengono cooptati dal Consiglio di Amministrazione (nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 2) e durano in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per più di due volte consecutive e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso anche su segnalazione dell'Autorità di vigilanza.
Articolo 11 - Poteri
1. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.
2. In particolare il Consiglio:
- nomina tra i propri componenti il Vice Presidente della Fondazione; nomina altresì, ove ritenuto opportuno, un Presidente Onorario della Fondazione;
- nomina, se ritenuto opportuno, il Direttore della Fondazione, stabilendone compiti, attribuzioni ed eventuale compenso;
- approva il progetto del bilancio annuale, sia preventivo che consuntivo, e redige la relazione finanziaria sulla gestione;
- predispone i programmi dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni, contributi, elargizioni in genere;
- delibera, se ritenuto opportuno, i Regolamenti interni e gli Indirizzi fondamentali sull'attività della Fondazione;
- delibera l'ammissione dei Sostenitori, nonché la motivata decadenza dei medesimi;
- approva, con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) del Consiglio, le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori e quindi
- all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- istituisce, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Scientifico o altri eventuali Comitati con funzioni consultive, attribuendone compiti e attribuzioni e
- nominandone i componenti e il presidente;
- delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati;
- delibera acquisti di beni e servizi nonché assunzioni del personale e/ o di collaboratori esterni;
- delibera, determinandone la misura entro i limiti di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, i rimborsi delle spese da attribuire al Presidente, ai Consiglieri, ai Revisori e ai componenti degli eventuali Comitati;
- ratifica i provvedimenti assunti d'urgenza dal Presidente;
- può delegare parte dei propri poteri di gestione ordinaria al Presidente o ad altri singoli Consiglieri preposti a singoli settori di attività;
- può delegare al Presidente funzioni di straordinaria amministrazione esclusivamente di volta in volta e per singoli affari;
- può chiedere pareri al Comitato Scientifico o ad altri Comitati eventualmente istituiti.
Articolo 12 - Riunioni
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.
2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato con qualunque mezzo scritto ai Consiglieri e ai Revisori almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno quattro volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri ovvero dall'Autorità di vigilanza.
4. Alle riunioni partecipa il Collegio dei Revisori.
5. Le riunioni del Consiglio sono tenute presso la sede della Fondazione o, in alternativa, nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
6. Il Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.
7. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. ln caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le voci.
8. I verbali delle riunioni sono stesi, senza indugio, dal Segretario del Consiglio e sono firmati da questi e dal Presidente, o da chi ne ha fatto le veci.
9. E’ possibile che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano con l'ausilio di mezzi di audio e/ o video conferenza, purché anche in tal caso venga rispettato il prìncipio della collegialità e sia assicurato a tutti i partecipanti di poter intervenire nella discussione in tempo reale e di scambiarsi documentazione.
Articolo 13 - Il Presidente
1. Il Presidente della Fondazione è il sindaco pro tempore della Città di Settimo Torinese (che può nominare in sua vece un suo delegato permanente) e dura in carica per il tempo corrispondente al mandato quale componente del Consiglio stesso; può essere riconfermato senza limitazioni. Per la prima volta è nominato dai Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione.
2. Il Presidente:
- ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di rilasciare procure;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione;
- esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari;
- in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso per la ratifica nella sua prima seduta successiva;
3. In caso di sua assenza o di impedimento, i poteri del Presidente sono assunti dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità di data di nomina, dal Consigliere più anziano per età.
Articolo 14 - Il Vice Presidente
ll Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, sempre tra i propri componenti, un Vice Presidente che dura in carica per il tempo corrispondente al mandato quale componente del Consiglio stesso; anche il Vice Presidente può essere riconfermato senza limitazioni. Per la prima volta, può essere nominato dai Fondatori all'atto della costituzione della Fondazione.
Articolo 15 - Il Direttore
1. Il Direttore della Fondazione, ove nominato, e scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e deve essere in possesso di titoli professionali e comprovata esperienza.
2. Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce i compiti, le attribuzioni ed il compenso; sovraintende all'organizzazione e alla gestione della Fondazione, partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio e può assistere alle riunioni dei Comitati eventualmente istituiti.
3. Risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.
Articolo 16 - Collegio dei Revisori - Composizione e nomina
1. La vigilanza sulla Fondazione è esercitata dal Collegio dei Revisori, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private o in relazione alle attività svolte.
2. Il Collegio dei Revisori è composto da [re membri effettivi e due supplenti, scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
- Il primo Collegio dei Revisori è nominato dai Fondatori nell'atto costitutivo. I membri del Collegio dei Revisori sono nominati come segue:
- un componente effettivo nominato dal Fondatore Città di Settimo Torinese, con giunzioni di Presidente;
- un componente effettivo nominato di comune accordo dai Sostenitori;
- un componente effettivo nominato dall'Assemblea dei Fondatori;
- due componenti supplenti nominati dall'Assemblea dei Fondatori.
- Il Collegio dei Revisori dura in carica tre (3) esercizi ed i suoi componenti sono riconferrnabili senza limitazioni.
4. In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica di un Revisore effettivo, questi è sostituito dal più anziano di nomina fra i supplenti o, in caso di parità, dal più anziano di età. Il Revisore subentrato scade insieme a quelli già in carica.
5. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti.
6. Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.
7. I componenti del Collegio dei Revisori che non intervengano alle sedute del Consiglio di Amministrazione o del Collegio per più di due volte consecutive, e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio anche su segnalazione dell'Autorità di vigilanza.
Articolo 17 - Poteri e doveri del Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sul adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.
2. Assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee e può assistere alla sedute dei Comitati eventualmente istituiti; può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessari ed opportuni ai fini dell'esercizio del controllo; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa; esprime il suo parere mediante apposita relazione al bilancio.
3. Di ogni rilievo effettuato riferisce al Consiglio.
4. Le riunioni del Collegio, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi sono, senza indugia), verbalizzati in apposito registro tenuto nella sede della Fondazione.
5. E’ possibile che le riunioni del Collegio dei Revisori si svolgano con l'ausilio di mezzi di audio e/ o video conferenza, purché anche in tal caso venga rispettato il principio della collegialità e sia assicurato a tutti i partecipanti di poter intervenire nella discussione in tempo reale e di scambiarsi documentazione.
Articolo 18 - Comitati e Comitato Scientifico
1. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad istituire Comitati con funzioni consultive, definendone compiti e attribuzioni e nominandone i componenti e il
presidente.
2. I Comitati scadono con la scadenza del Consiglio che lì ha istituiti, o entro il minor termine loro assegnato in sede di istituzione.
3. I componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità eminenti nel campo sanitario, medico, biologico, culturale e sociale e delle scienze e delle professioni a condizione che abbiano un legame con la nrissior: della Fondazione. In particolare, esso esprime pareri su specifiche attività e progetti della Fondazione; propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
Articolo 19 - Gratuita delle cariche
Tutte le attività e le funzioni degli Organi della Fondazione diversi dai Revisori sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e fatto salvo quanto previsto all'articolo 15 per la figura del Direttore.
Articolo 20 - Esercizi e bilanci
1. Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione forma il progetto del bilancio d'esercizio e redige la relazione sulla gestione e sull'attività svolta. Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Collegio dei Revisori sono approvati entro il 30 giugno dell'anno successivo da parte dell'Assemblea dei Fondatori.
Articolo 21 - Avanzi di gestione: operazioni vietate
1. Eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.
2. È fatto divieto assoluto di effettuare le operazioni di cui all'art. 10, comma 6, del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 22 - Ordinamento, gestione e contabilità
L'ordinamento, la gestione e la contabilità della Fondazione nonché le attribuzioni del Direttore e degli eventuali responsabili dei servizi e dei settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 23 - Estinzione
1. La Fondazione si estingue:
- in caso di raggiungimento degli scopi o di comprovata impossibilità del raggiungimento degli stessi;
- a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per insufficienza di questi;
- a seguito di disposizioni dell'Autorità Tutoria su istanza di qualunque interessato, ovvero d’ufficio.
2. In tali ipotesi, l'Assemblea dei Fondatori delibera l'estinzione della Fondazione con il voto favorevole non inferiore ai 2/3 dei suoi componenti e nomina quindi uno o più liquidatori determinandone i poteri.
3. In caso di estinzione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre persone giuridiche aventi la qualifica di ONLUS che perseguano finalità analoghe e/ o, comunque, di pubblica utilità, sentito l’Organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
Articolo 24 - Fusione o trasformazione
1. Per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali, la Fondazione, a seguito di parere favorevole dell'Organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, può fondersi con, o comunque confluire in, altre ONLUS che perseguano gli stessi fini.
2. Nell'eventualità in cui lo scopo divenisse impossibile ovvero il patrimonio insufficiente al conseguimento degli scopi istituzionali, l'Autorità Tutoria, anziché
dichiarare estinta la Fondazione, potrà provvedere alla sua trasformazione rispettando per quanto possibile le volontà dei Fondatori.
Articolo 25 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libro l, Titolo lI, del Codice civile, che disciplinano le Fondazioni nonché le norme in materia di ONLUS.
Visto per inserzione e deposito.
Settimo Torinese, lì 14.12.2012
Fti: CORGIAT LOIA Aldo
Marina LOI
Roberto GALASSI
Irene SERRITIELLO
Gianfranco LINSALATA
Andrea GANELLI